Art. 1.1.02 |
Scopo del Contrassegno è di rendere noto che il prodotto a cui si è apposto il Contrassegno risponde alle Norme CEI e pertanto è stato costruito a regola d'arte ai sensi della Legge 1° Marzo 1968 n° 186. Ai fini del presente Regolamento per "prodotto" si intendono le materie prime, i semilavorati, gli apparecchi, le macchine. |
Art. 1.1.06 |
Il Contrassegno può essere apposto nelle forme prescritte soltanto se il prodotto, nei suoi elementi o nell'insieme, rispondono interamente alle Norme CEI rispettivamente vigenti. |
Art. 1.1.09 |
Il Socio a cui è concesso l'uso del Contrassegno è responsabile della rispondenza del prodotto al quale ha apposto il Contrassegno alle Norme CEI e ai disposti del presente Regolamento. E' pertanto esclusa ogni responsabilità del CEI derivante dall'impiego di prodotti portanti il Contrassegno. |
Art. 1.1.10 |
Il CEI si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento la verifica della rispondenza alle Norme del prodotto a cui è apposto il Contrassegno, designando a suo insindacabile giudizio il laboratorio destinato ad effettuare tale verifica. |